Iscrizione

Diventa un membro della nostra associazione

Per l’iscrizione all’associazione BiDIBi e.V. la preghiamo di inviare il modulo d'iscrizione e il mandato per addebito diretto SEPA compilati e firmati in allegato PDF all’indirizzo info@bidibi.org.

Statuto

Statuto del 18.01.2011

  1. L’associazione ha nome: Bilingualer Deutsch-Italienischer Bildungsverein München (BiDIBi).
  2. Iscritta nel registro delle associazioni e con l’indicazione “e.V.”
  3. Sede dell’associazione è Monaco di Baviera.

Scopo dell’associazione è la promozione dell’integrazione delle culture italiana e tedesca, in particolare tramite:

  • la fondazione e gestione di una scuola bilingue per alunni di lingua italiana o tedesca, con lo scopo di permettere agli studenti il conseguimento di un diploma di istruzione riconosciuto dalle autorità italiane e tedesche.
  • l'offerta di corsi di lingua e di attività culturali miranti a promuovere la reciproca conoscenza linguistico-culturale.
  1. L’associazione persegue esclusivamente fini socialmente utili nel senso della definizione stabilita dal codice tributario (sezione relativa alle attività che aventi diritto a privilegi fiscali).
  2. L’associazione è senza scopo di lucro e non persegue il conseguimento di proventi economici.
  3. I fondi a disposizione dell’associazione possono essere utilizzati esclusivamente per i fini espressi nello statuto. I soci non ricevono alcuna retribuzione derivante dai fondi dell’associazione. Nessun socio o terzo può ottenere vantaggi finanziari derivanti da spese non conformi ai fini dell’associazione o da a retribuzioni non commisurate alla prestazione fornita o da altre agevolazioni.
L’anno sociale inizia il primo settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea dei soci
  • il consiglio
  • il direttivo

 

  1. Possono essere ammesse all’associazione persone fisiche e giuridiche che sostengono e favoriscono gli scopi dell’associazione, espressi nel § 2 di questo statuto.
  2. La richiesta di ammissione deve essere inviata in forma scritta al direttivo dell’associazione.
  3. Il direttivo decide l’accettazione tramite votazione.
  4. All’atto dell’accettazione il socio riconosce ed accetta lo statuto.
  5. I soci sono tenuti a versare una quota associativa e una quota di ammissione. Ammontare e scadenza delle stesse sono determinate dall’assemblea dei soci. Ogni socio è tenuto a consegnare un’autorizzazione all’addebito bancario delle quote dovute. La quota associativa è riscossa tramite addebito.
  6. Eventuali aumenti o riduzioni della quota associativa, cambiamenti nella modalità di pagamento o ulteriori pagamenti sono determinati dall’assemblea dei soci.
  • Si cessa di essere soci dell'associazione:
per recessione
per espulsione dall’associazione
per morte dell’associato
per perdita dei diritti civili da parte dell’associato
per scioglimento dell’associazione
  • Il recesso dall’associazione è possibile fino a tre mesi prima del termine dell’anno sociale. La comunicazione del recesso va inoltrata all’associazione in forma scritta.
  • L’assemblea dei soci può decidere l’espulsione di un socio con una maggioranza pari ai due terzi. L'espulsione è giustificata quando il comportamento di un socio sia in aperto contrasto con gli interessi e i fini dell’associazione e in particolare con lo statuto. La mozione di espulsione può essere inserita con le debite motivazioni nell’ordine del giorno dell’assemblea dei soci. Prima della delibera sulla mozione, il direttivo è tenuto a dare al socio la possibilità di presentare, entro una data fissata, motivazioni in propria difesa. Alla decadenza i soci non hanno diritto al rimborso delle quote versate e di altre quote straordinarie o depositi, con la sola eccezione delle somme anticipate da soci per spese dell'associazione.
  1. L’assemblea ordinaria dei soci ha luogo annualmente. L’assemblea deve svolgersi entro due mesi dall’inizio dell’anno sociale. Può inoltre essere convocata un’assemblea dei soci quando il direttivo o il consiglio lo richiedano nell’interesse dell’associazione o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci.
  2. L’assemblea dei soci è convocata dal direttivo con preavviso di almeno due settimane e contestuale invio dell’ordine del giorno agli associati. Il preavviso di due settimane si calcola a partire dal giorno successivo all’invio dell’ordine del giorno.
  3. L’assemblea straordinaria può essere indetta con preavviso di tre giorni e contestuale invio dell’ordine del giorno agli associati.
  4. L’assemblea dei soci ha potere di delibera se è presente la metà dei soci. In caso contrario, una nuova assemblea sarà convocata a distanza di almeno una settimana. La seconda assemblea può deliberare a prescindere dal numero dei soci presenti.
  5. Presiede l’assemblea il presidente del direttivo, a meno che l’assemblea dei soci non scelga un’altra persona.
  6. Presiede l’assemblea il presidente del direttivo, a meno che l’assemblea dei soci non scelga un’altra persona.
  7. La partecipazione di terzi alle assemblee dei soci è subordinata all'approvazione all'unanimità da parte dei soci all'inizio della seduta. I terzi non hanno diritto di voto.
  8. L'assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice, la maggioranza essendo calcolata rispetto ai voti espressi validamente. La modifica dello statuto richiede tuttavia la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi validamente, mentre la modifica delle finalità dell'associazione richiede l'approvazione di tutti i soci. Le delibere dell'assemblea vanno messe a verbale.
  9. L'assemblea dei soci sceglie un segretario verbalizzante incaricato di redigere il verbale. Quest'ultimo deve essere firmato da un membro del direttivo e dal segretario verbalizzante e deve essere messo a disposizione dei soci entro un mese. Eventuali obiezioni contro il verbale devono essere sollevate per iscritto al direttivo entro una settimana dalla ricezione del verbale.

I compiti dell’assemblea dei soci sono i seguenti:

  1. Delibera sulle proposte presentate dal direttivo dell’associazione come comunicate per iscritto nella convocazione dell’assemblea dei soci. Proposte presentate dal direttivo dopo la convocazione possono essere discusse o approvate solo se accettate all'ordine del giorno da almeno un quarto dei soci presenti.
  2. Delibera su proposte presentate da parte di soci al direttivo per iscritto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla convocazione dell’assemblea.
  3. Approvazione del resoconto presentato dal presidente sulle attività dell’associazione.
  4. Approvazione del resoconto del cassiere e del revisore dei conti sul bilancio dell’associazione.
  5. Approvazione della gestione del direttivo.
  6. Approvazione della contabilità e del bilancio di fine anno.
  7. Delibera sul bilancio preventivo avanzato dal direttivo per l’anno successivo.
  8. Delibera sull’ammontare della quota associativa.
  9. Delibera sull’ammontare della quota associativa.
  10. Elezione del consiglio.
  11. Ratifica dell’eventuale elezione di un direttivo retribuito da parte del consiglio.
  12. Ratifica dell’eventuale elezione di membri volontari non retribuiti del direttivo da parte del consiglio.
  13. Ratifica dell’eventuale elezione di membri volontari non retribuiti del direttivo da parte del consiglio.
  14. Ratifica dell’eventuale elezione di membri volontari non retribuiti del direttivo da parte del consiglio.
  15. Scioglimento dell’associazione.
  1. Il consiglio è formato da 5 membri eletti dall’assemblea dei soci.
  2. I membri del consiglio sono eletti per la durata di due anni ma restano in carica fino a nuove elezioni.
  3. Il consiglio può chiamare a far parte del consiglio stesso fino a quattro ulteriori membri, quando siano necessarie competenze specialistiche per la tutela di interessi particolari dell’associazione.
  4. L’elezione di ulteriori membri del consiglio ha la durata di due anni. Una rielezione è possibile.
  5. I membri del consiglio scelgono all'interno del consiglio il/la presidente del consiglio e i/le suoi/sue due sostituti/e.

 

  1. Elezione di un consiglio direttivo retribuito.
  2. Elezione di un consiglio direttivo composto da tre membri volontari non retribuiti, qualora non venga scelto un direttivo retribuito.
  3. Consulenza e controllo del direttivo ai sensi del paragrafo 26 del codice civile tedesco (BGB) in relazione alle delibere prese dall’assemblea dei soci.
  4. Rappresentanza legale dei soci in pubblico.
  5. Il consiglio stila un regolamento interno che deve essere approvato dall’assemblea dei soci.
  6. Le sedute del consiglio devono svolgersi almeno quattro volte l’anno. In queste sedute il consiglio prende le proprie decisioni La delibera è valida se approvate dalla maggioranza dei membri. Il consiglio è validamente riunito quando almeno la metà dei membri sono presenti. Va redatto il verbale di ogni seduta. I verbali devono essere a disposizione dei soci in occasione dell’assemblea generale.

 

  1. Il comitato direttivo retribuito, costituito da presidente e vicepresidente, svolge le funzioni di direttivo ai sensi del paragrafo 26 del codice civile tedesco (BGB). I membri del direttivo rappresentano gli interessi dell’associazione, e tutti insieme ne sono i legali rappresentanti in pubblico.
  2. Se non viene eletto un direttivo retribuito, il direttivo è costituti da tre membri volontari, presidente, vicepresidente e tesoriere, ai sensi del paragrafo 26 del codice civile tedesco (BGB). Tutti i membri del direttivo gestiscono le attività dell’associazione, mentre due membri a scelta rappresentano congiuntamente l'associazione.
  3. Le modalità di assunzione e gli emolumenti del direttivo retribuito sono compito esclusivo del consiglio.
  4. Il direttivo è eletto dal consiglio per la durata di due anni, ma resta in carica fino a nuove elezioni. Una rielezione è possibile. L’elezione dei membri del direttivo ha luogo secondo l’ordinamento elettorale approvato dall’assemblea dei soci.
  5. Il direttivo provvede al resoconto del bilancio annuale. Il resoconto va presentato ed illustrato all’assemblea di soci. Il bilancio va consegnato al revisore dei conti, designato dall’assemblea dei soci, con congruo anticipo per il controllo.

 

L’assemblea dei soci designa annualmente al suo interno due revisori dei conti, che non possono essere contemporaneamente membri del direttivo. I revisori dei conti devono verificare l’esattezza e la regolarità del bilancio e presentare il resoconto della loro analisi all’assemblea dei soci.

  1. Per procedere allo scioglimento dell’associazione è necessario raggiungere i 4/5 dei voti.
  2. In caso di scioglimento dell’associazione o di decadenza degli scopi che garantiscono gli sgravi fiscali, il capitale sociale dell’associazione è trasferito a una persona giuridica o ad altra associazione senza scopo di lucro al fine di essere utilizzato per la promozione dell’educazione bilingue dei bambini.
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